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Bagaglio a mano & liquidi a bordo
Cosa è ammesso in cabina
È consentito portare in cabina un solo bagaglio a mano, la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente 115 cm (come previsto dal DM 001/36 del 28 gennaio 1987). Per conoscere la lista dei limiti del bagaglio a mano per ciascuna compagnia aerea
Al passeggero è consentito inoltre, salvo particolari restrizioni della compagnia aerea, portare con sé a bordo ulteriori articoli, come ad esempio:
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borsetta o borsa portadocumenti o PC portatile
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apparecchio fotografico, videocamera o lettore CD
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apparecchio telefonico mobile, altri apparati elettrici/elettronici di piccole dimensioni, di uso abituale
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soprabito o impermeabile
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ombrello
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stampelle o altro mezzo per deambulare
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articoli da lettura per il viaggio
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culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio
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articoli acquistati presso i "duty free" ed esercizi commerciali all'interno dell'aeroporto e sugli aeromobili
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medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medicoterapeutici e dietetici strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per i medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica
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liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall’altro bagaglio a mano.
Il 29 aprile 2011 entrerà in vigore il Regolamento Europeo 297/2010 che prevede la possibilità di introdurre liquidi, aerosol e gel nelle aree sterili a bordo degli aeromobili a condizione che i prodotti siano stati sottoposti a controllo o che ne siano stati dispensati in conformità ai requisiti delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'art.4 paragrafo 3 del Regolamento CE 300/2008. L'Enac, in qualità di Autorità competente nel settore della sicurezza dell'Aviazione Civile, come stabilito dal Decreto Ministeriale del 21 luglio 2009, intende ricorrere alle previsioni dell'art.6 del Regolamento EU 300/2008, che stabilisce la possibilità per uno Stato Membro di adottare delle misure più severe rispetto alle norma fondamentali comuni. Considerato, infatti, l'attuale quadro di destabilizzazione dell'area nordafricana e di alcuni paesi del medio oriente, e visto che le tipologie di apparati testati ufficialmente dai laboratori europei, salvo alcune isolate sperimentazioni, non hanno beneficiato di consistenti prove operative ufficiali in ambienti reali, e che, come dichiarato da alcuni Stati membri e dalle associazioni di aeroporti (ACI Europe), tali apparecchiature non sarebbero perfettamente efficaci nell'individuazione di materiale esplosivo, si comunica che l'Enac continuerà a mantenere vigenti le attuali restrizioni sui liquidi, gel ed aerosol trasportabili in cabina a bordo degli aeromobili. Anche altri Stati Membri, quali Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, sarebbero intenzionati ad adottare analoghe misure restrittive, ma il quadro di disapplicazione del Regolamento CE 297/2010 è suscettibile di ulteriore allargamento ad altri Paesi EU.
Nota: I liquidi in questione comprendono: acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi, creme, lozioni ed olii, profumi, sprays, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia, contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti, sostanze in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di analoga consistenza.
Per busta di plastica/sacchetto trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa.
Cosa non è ammesso in cabina
a) Pistole, armi da fuoco e altre armi
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tutte le armi da fuoco (pistole, rivoltelle, carabine, fucili, ecc.)
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repliche e imitazioni di armi da fuoco
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componenti di armi da fuoco (eccetto dispositivi di visione telescopica e alzi)
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pistole e carabine ad aria e fucili a pallini
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armi giocattolo di ogni tipo
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pistole a sfere (ball bearing gun)
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pistole industriali con dardi e pistole fissachiodi
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lanciarpioni e fucili subacquei
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strumenti per uccidere gli animali senza dolore (humane killer)
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dispositivi per stordire o scioccare, quali fruste elettriche per vaccai, armi balistiche ad energia proiettata (laser)
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accendini in forma di arma da fuoco
b) Armi appuntite o con spigoli e oggetti taglienti
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piccozze da ghiaccio e rompighiaccio (arnesi a punta)
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temperini e coltelli a serramanico con lame di qualsiasi lunghezza
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coltelli, fra cui coltelli cerimoniali, con lame pari o superiori a 6 cm., di metallo o di qualsiasi altro materiale sufficientemente robusto da farne armi potenziali
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rasoi aperti e lamette (eccetto rasoi di sicurezza o usa e getta con lame incorporate nella cartuccia)
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sciabole, spade e bastoni da stocco
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forbici con lame pari o superiori a 6 cm di lunghezza
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racchette da sci e bastoni da passeggio e per escursionismo
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attrezzi che possono essere usati come armi a punta o a spigolo, p.es. trapani e punte di trapano, cutter, coltelli utensili, tutte le seghe, cacciaviti, piedi di porco, martelli, pinze, chiavi inglesi, lanciafiamme
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mazze da baseball e da softball
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mazze o bastoni (rigidi o flessibili), p. es: manganelli, sfollagente e affini
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stecche da biliardo e affini
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equipaggiamenti per arti marziali, p.es. tirapugni, mazze, corpi contundenti, rice flail, num chuck, kubaton, kubasaunt
d) Esplosivi e sostanze infiammabili
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esplosivi e dispositivi esplosivi
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repliche o imitazioni di materiali o dispositivi esplosivi
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mine ed altri rifornimenti militari esplosivi
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gas e contenitori di gas, p.es. butano, propano, acetilene, ossigeno (in grosse quantità)
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fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo ed altri articoli pirotecnici (fra cui petardi e cartucce giocattolo)
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fiammiferi non di sicurezza
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candelotti o cartucce da fumo
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combustibili liquidi infiammabili, p.es. benzina, gasolio, combustibile per accendini, alcool, etanolo
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vernice a spruzzo con aerosol
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acquaragia e solvente di vernice
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bevande alcoliche con contenuto di alcool superiore a 70 gradi
e) Sostanze chimiche e tossiche
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acidi e alcali, p.es. batterie “bagnate” versabili
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sostanze corrosive o candeggianti, p.es. mercurio, candeggina
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spray disabilitanti o immobilizzanti, p.es. mace, pepper spray, gas lacrimogeno
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materiale radioattivo, p.es. isotopi medici o commerciali
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materiali infettivi o pericolosi, p.es. sangue infettato, batteri e virus
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materiali ad accensione o combustione spontanea
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acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi
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gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia
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contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti
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sostanze in pasta, incluso dentifricio
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miscele di liquidi e solidi
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ogni altro prodotto di analoga consistenza
A meno che tali liquidi non siano contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall’altro bagaglio a mano.
Per busta/sacchetto/busta di plastica trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa.
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